Codice disciplinare

dell'Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo A.M.C. - Anno 2017

Art. 1

Tutti i Soci di A.M.C. accettano e sottoscrivono il presente Codice Disciplinare.

Art. 2

L'organo preposto alla soluzione delle controversie e della applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari è il Collegio dei Probiviri insieme, quando richiesto, al Consiglio Direttivo.

Art. 3

La competenza del Consiglio dei Probiviri, e se richiesto quella del Consiglio Direttivo, ha carattere esclusivo nell’ambito dello Statuto Associativo e dell’applicazione dei Regolamenti Associativi.

Le decisioni finali espresse sono inappellabili e prese in totale autonomia.

Art. 4

Le decisioni del Consiglio dei Probiviri, e se richiesto quelle del Consiglio Direttivo, sono espresse a maggioranza con motivazione scritta e protocollata.

Art. 5

Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo, e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

Art. 6

Provvedimenti disciplinari.

Si procede disciplinarmente nei confronti del Socio che:

  • non osservi i doveri sanciti dalla legge, dallo Statuto Associativo, dai Regolamenti Associativi, dal Codice di Condotta, dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
  • abbia una condotta in contrasto con i principi della deontologia professionale;
  • adotti comportamenti gravemente lesivi dell'immagine, degli interessi e delle finalità dell'Associazione;
  • contravvenga alle linee programmatiche ed organizzative stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • utilizzi un linguaggio verbale e gestuale indecoroso, offensivo e discriminatorio verso gli aderenti all’Associazione;
  • procuri con dolo danni materiali alle cose o ai locali in possesso dell’Associazione.

Fatte salve le prerogative sanzionatorie inserite nel CCNL vigente, il presente codice disciplinare verrà applicato dal Collegio dei Probiviri, e nei casi specificati anche dal Consiglio Direttivo, nelle forme sotto descritte, secondo la gravità dei fatti accertati.

Il Socio, prima della eventuale applicazione della sanzione emanata, avrà facoltà si essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri e di rilasciare una dichiarazione scritta a sua discolpa.

Nel caso ne reputi la necessità, il Collegio dei Probiviri e il Consiglio Direttivo potranno autonomamente convocare tutte le persone che possano meglio chiarire i fatti in discussione.

Art. 7

Qualora sorgano dubbi sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o dei Regolamenti, d'ufficio o su segnalazione di qualunque Socio, sempre che tale richiesta appaia fondata e rilevante, si potrà richiederne l'interpretazione al Comitato Tecnico Scientifico e al Consiglio Direttivo.

L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 8

Sanzioni.

  • Sanzione 1: Richiamo verbale.
    Organo responsabile: Consiglio dei Probiviri.

  • Sanzione 2: Richiamo scritto.
    Organo responsabile: Consiglio dei Probiviri.

  • Sanzione 3: Sospensione temporanea da Socio dell'A.M.C. per un periodo più o meno lungo a seconda della gravità dei fatti, comprensiva anche della eventuale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi. Organo responsabile: Consiglio dei Probiviri con l’approvazione del Consiglio Direttivo.

  • Sanzione 4: Radiazione definitiva dall’Associazione.
    Organo responsabile: Consiglio dei Probiviri con l’approvazione del Consiglio Direttivo.